Art. 13, Comma 1, Lettera d)
Art. 13 - Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
d) all'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle PEC
PEO: [email protected]; [email protected]
PEC: [email protected]; [email protected]
La posta elettronica certificata (PEC), come l'email di comune utilizzo, viaggia attraverso Internet e permette di inviare messaggi contenenti file di qualsiasi tipo (testi, immagini, ...).
I messaggi inviati con Posta elettronica certificata sono assimilati alla raccomandata con ricevuta di ritorno.
In https://www.postacertificata.gov.it/home/index.dot cittadino può richiedere gratuitamente l'attivazione di una casella di posta certificata utile a dialogare con la Pubblica Amministrazione.
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